Art. 100.

  Il Comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in
turni in modo da poter tenere contemporaneamente piu' sedute e decide
con l'intervento di almeno cinque votanti.
  Di ciascun turno devono far parte almeno due membri della Corte dei
conti ed un sanitario.
  I  turni  sono stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati
su  proposta  di ciascuna Associazione di cui all'articolo precedente
vi possa intervenire.
  Alle adunanze di ciascun turno assiste in qualita' di segretario un
funzionario  nominato  con  decreto  del  Ministro  per il tesoro, su
proposta del presidente del Comitato.
  Spetta  al  Ministro  per il tesoro di provvedere, con suo decreto,
all'approvazione  delle  norme  relative  al  funzionamento  ed  alla
procedura del Comitato di liquidazione.