Art. 100. Il Comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in turni in modo da poter tenere contemporaneamente piu' sedute e decide con l'intervento di almeno cinque votanti. Di ciascun turno devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un sanitario. I turni sono stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati su proposta di ciascuna Associazione di cui all'articolo precedente vi possa intervenire. Alle adunanze di ciascun turno assiste in qualita' di segretario un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato. Spetta al Ministro per il tesoro di provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.