Art. 102.

  Il  procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la
ferita,  lesione  o  infermita',  riportata  dal  militare  sia stata
riconosciuta   dipendente  da  causa  di  servizio  dalle  competenti
autorita' amministrative e sanitarie.
  In  tal  caso,  se  il  militare al termine della eventuale degenza
ospedaliera  o della licenza di convalescenza e' giudicato inidoneo a
qualsiasi  servizio,  perche'  affetto  da  menomazioni  che lasciano
presumere  diritto  a  pensione  od  assegno  di guerra, l'ospedale o
l'istituto  che  effettua  la  visita  di controllo deve rimettere di
ufficio  la  rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione
medica  per  le  pensioni  di  guerra  per gli accertamenti sanitari.
Contemporaneamente  il  militare  e'  inviato  in licenza speciale in
atteso del trattamento di quiescenza.