Art. 103.

  Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entita' delle
menomazioni  dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono
eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta
di  ufficiali  medici  di  cui  almeno  uno  ufficiale  superiore con
funzioni  di  presidente,  di medici appartenenti al personale civile
dello  Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra
quelli  designati  dalla  Associazione nazionale tra i mutilati e gli
invalidi  di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti
in  guerra, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o
di  invalido  per la lotta di liberazione, di uno avente la qualifica
di  partigiano  combattente  e  di  uno  designato  dall'Associazione
nazionale vittime civili di guerra.
  La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno
uno militare con funzioni di presidente.
  Di  essa  deve  sempre  far  parte  uno dei medici civili designati
dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra.
  Il  Ministro  per  il  tesoro,  con  suo  decreto,  d'intesa con il
Ministro  per  la  difesa,  determina  le sedi della Commissioni e ne
nomina i componenti, di concerto con i Ministri interessati.
  Qualora  il  militare  od  il  civile  da  sottoporre  a visita sia
internato in manicomio, la Commissione puo' pronunciare il suo parere
in base ad un certificato del direttore dello stabilimento.
  La  Commissione  redige un verbale della visita eseguita formulando
il  proprio  giudizio  diagnostico  e procedendo alla classificazione
dell'invalidita' secondo le annesse tabelle.
  Il   componente   della   Commissione   eventualmente  dissenziente
dichiara, nel verbale i motivi del dissenso.
  Un  estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve
dichiarare se accetta il parere.