Art. 104.

  Il   parere   della   Commissione,   qualora   non   sia  accettato
dall'interessato,  e'  sottoposto  alla  revisione di una Commissione
superiore  nominata  dal  Ministro  per  il  tesoro, di intesa con il
Ministro  per  la  difesa, composta di ufficiali generali e superiori
medici  del  servizio  permanente o delle categorie in congedo di cui
almeno  due  docenti  universitari  nella  specialita'  relativa alle
lesioni  o  infermita'  in  esame,  nonche' di un sanitario avente la
qualifica  di  mutilato  od invalido per la lotta di liberazione e di
uno  avente  la  qualifica  di  partigiano combattente. Per i docenti
universitari e' sufficiente il grado di capitano.
  Un  quarto  degli  ufficiali  medici  predetti e' scelto fra quelli
proposti  dall'Associazione  nazionale  fra i mutilati ed invalidi di
guerra,  dall'Associazione  nazionale famiglie dei caduti di guerra e
dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
  Gli  ufficiali  in  congedo  saranno  richiamati  in  servizio  per
l'espletamento  del  loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed
indennita' gravera' sul bilancio delle pensioni.
  La Commissione e' presieduta da un ufficiale generale medico.