Art. 105.

  La    Commissione    medica   superiore   puo'   funzionare   anche
suddividendosi   in   Sottocommissioni,   presiedute   ciascuna   dal
presidente  o  dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e
decide con l'intervento di non meno cinque membri, fra i quali almeno
uno   dei  designati  dall'Associazione  nazionale  dei  mutilati  ed
invalidi  di  guerra,  uno  dei designati dall'Associazione nazionale
famiglie  dei  caduti  in guerra, uno dei designati dall'Associazione
nazionale  vittime  civili  di  guerra  ed uno avente la qualifica di
mutilato  o  di  invalido per la lotta di liberazione o di partigiano
combattente.
  Essa  esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora
lo  ritenga  opportuno  e  sempre, quando vi sia stato dissenso nella
Commissione  di  cui  all'art.  103,  esprime il suo giudizio dopo la
visita  diretta dell'interessato. La Commissione puo' delegare per la
visita uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale.
  La  Commissione  da  inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta
del Ministro per il tesoro.