Art. 106.

  Le  cause  del  decesso  di  un  militare  o  di  un civile vengono
accertate  in  base  a  tutti gli elementi di prova che sia possibile
raccogliere, convalidati, ove occorra, dalle competenti autorita'.
  Qualora  il  decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o
durante   la   prigionia   o  l'internamento  presso  il  nemico,  e'
sufficiente  a  darne  prova,  agli  effetti della presente legge, la
partecipazione  rilasciata  dalla  competente  Amministrazione, ferme
restando,  per  quanto  riguarda le cause di morte, le presunzioni di
cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge.
  Nei  casi  di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una
dichiarazione  di  irreperibilita',  che  deve  essere  redatta dalla
competente  autorita', appena trascorsi i termini stabiliti nell'art.
7,  e  trasmessa  al  sindaco  del  Comune  di ultimo domicilio dello
scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve
risultare il giorno della presunta morte.
  Per  i civili la scomparsa e' accertata mediante atto giudiziale di
notorieta',  senza  pregiudizio  degli  ordinari  mezzi  di prova. Lo
stesso  procedimento  puo'  essere seguito per i militari, quando non
sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilita'.
  La  pensione  o  l'assegno  decorre  dal giorno successivo a quello
della presunta morte.