Art. 107.

  Il  diritto  a  chiedere la liquidazione della pensione, assegno od
indennita'  di  guerra,  si  prescrive  in ogni caso dopo trascorsi i
cinque   anni   dalla  effettiva  cessazione  del  servizio  comunque
avvenuta.
  Per  i  militari  di carriera, i quali abbiano contratto durante il
servizio   di   guerra  od  attinente  alla  guerra  una  invalidita'
debitamente  constatata  non  oltre  cinque  anni dalla cessazione di
detto  servizio,  il termine di cui al comma precedente decorre dalla
data del collocamento a riposo.
  Per  i  cittadini  divenuti  invalidi  per i fatti di guerra di cui
all'art.  10,  il  termine  suddetto  decorre  dalla data dell'evento
dannoso.
  Il  militare  che lasci trascorrere piu' di un anno dalla effettiva
cessazione del servizio o, se di carriera, dal collocamento a riposo,
od  il  civile  dalla  data  dell'evento  dannoso, non sono ammessi a
godere  della  pensione  o dell'assegno che dal primo giorno del mese
successivo   a   quello  della  presentazione  della  domanda  o  dei
documenti.
  Per i minori e i dementi, tutti i termini rimangono sospesi finche'
duri la incapacita' giuridica.