Art. 108.

  Le  domande  di  pensione  da  parte dei congiunti di militari o di
civili  deceduti  o  dispersi  a  causa  della  guerra  devono essere
presentate  entro  cinque  anni dalla trascrizione dell'atto di morte
nei   registri   di   stato   civile   o  dalla  notificazione  della
dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio.
  Se  la domanda e' presentata oltre un anno dai termini suddetti, la
pensione  e'  concessa  dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda o dei documenti.
  Nel  caso in cui le condizioni di eta' o di incapacita' a qualsiasi
proficuo  lavoro  per il padre o per l'assimilato, e di vedovanza per
la  madre  o  per  l'assimilata,  si  verifichino  dopo la morte o la
scomparsa  del  militare  o  del  civile,  i  termini di cui ai commi
precedenti decorrono dal verificarsi di tali avvenimenti.