Art. 108. Le domande di pensione da parte dei congiunti di militari o di civili deceduti o dispersi a causa della guerra devono essere presentate entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla notificazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio. Se la domanda e' presentata oltre un anno dai termini suddetti, la pensione e' concessa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti. Nel caso in cui le condizioni di eta' o di incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro per il padre o per l'assimilato, e di vedovanza per la madre o per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal verificarsi di tali avvenimenti.