Art. 110. Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni gia' liquidati. Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini dell'art. 92, comma terzo, e nei casi di cui all'art. 98, il Ministro del tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate di cui all'art. 99, quinto comma. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, dopo raccolte le necessarie informazione e su denuncia del Procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituite in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede all'immediata sospensione dei pagamenti gia' autorizzati. Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti. Ove lo richieda, l'interessato puo' essere udito personalmente (od a mezzo di procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato. Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della Corte dei conti. Avverso tale decisione e' ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 114.