Art. 110.

  Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o
dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede,
dopo  passata  in  giudicato  la sentenza, a sopprimere, sospendere o
ridurre gli assegni gia' liquidati.
  Nel  caso  di perdita per condotta immorale della vedova ai termini
dell'art. 92, comma terzo, e nei casi di cui all'art. 98, il Ministro
del  tesoro  provvede alla revoca totale o parziale della pensione od
assegno,  su  proposta  del Comitato di liquidazione riunito in turno
speciale,  del  quale  devono far parte almeno due membri della Corte
dei  conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate di cui
all'art. 99, quinto comma.
  Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro,
dopo   raccolte   le   necessarie  informazione  e  su  denuncia  del
Procuratore  generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di
liquidazione,  costituite  in  turno speciale, una relazione motivata
con  i documenti su cui si fonda e provvede all'immediata sospensione
dei pagamenti gia' autorizzati.
  Copia  della  relazione  medesima deve essere notificata a cura del
Comitato  agli  interessati,  con  l'assegnazione  di un termine, non
minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.
  Ove  lo richieda, l'interessato puo' essere udito personalmente (od
a  mezzo  di procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia
la   causa,   non  costituisce  impedimento  alla  deliberazione  del
Comitato.
  Sulla  proposta  del Comitato, il Ministro decide in via definitiva
con  provvedimento  da notificarsi agli interessati ed al Procuratore
generale della Corte dei conti.
  Avverso tale decisione e' ammesso, da parte degli interessati e del
Procuratore  generale,  ricorso  alla  Corte  dei  conti,  nei modi e
termini stabiliti dal successivo art. 114.