Art. 112.

  Quando  la  Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti
ministeriali  relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa
farsi  luogo  a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 98 e
110,  rinvia  gli  atti  al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale
corso dei giudizi medesimi.