Art. 112. Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 98 e 110, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.