Art. 113.

  Tutti  i  provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle
indennita'  regolati  dalla  presente  legge devono essere notificati
agli  interessati  a  mezzo  dell'ufficiale  giudiziario  o del messo
comunale  nel  territorio  della  Repubblica,  o  a cura degli agenti
consolari all'estero.
  E'  data  facolta'  al  Ministro  per  il  tesoro  di  omettere  la
notificazione   ai  concessionari  dei  decreti  di  liquidazione  di
pensioni,  assegni  od  indennita',  che  a termini di legge siano di
pieno  accoglimento  delle  richieste delle parti interessate. In tal
caso,  i  sindaci,  entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei
certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono informare i
concessionari con invito a presentarsi per la consegna.
  Dell'avvenuta  consegna  il  concessionario  rilascia,  su apposito
registro del municipio, ricevuta autenticata dal segretario.
  Qualora  i sindaci contravvengano, a tale disposizione o, comunque,
si  verifichino  ritardi  o  irregolarita', nella consegna degli atti
suddetti,  provvede d'ufficio il prefetto della provincia, valendosi,
ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi.
  Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.