Art. 113. Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' regolati dalla presente legge devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, o a cura degli agenti consolari all'estero. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennita', che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna. Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del municipio, ricevuta autenticata dal segretario. Qualora i sindaci contravvengano, a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarita', nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi. Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.