Art. 114.

  Contro  il  provvedimento  del Ministro per il tesoro e' ammesso il
ricorso  alla  Corte  dei  conti,  da  presentarsi  entro  il termine
perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e,
nei  casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di
consegna   del  certificato  di  iscrizione  (libretto  di  pensione)
risultante dall'apposito registro.
  La   riscossione   dell'indennita'  una  volta  tanto  non  implica
decadenza dal ricorso alla corte dei conti.
  Il  ricorso  provvisto  della sottoscrizione del ricorrente o di un
suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato
dalla  autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle
rispettive  Associazioni  assistenziali  erette  in  Enti  morali, e'
esente  da  spese  di  bollo  e  nel  termine  anzidetto  deve essere
depositato  alla  segreteria della Corte dei conti o a questa spedito
mediante   raccomandata.  In  questo  secondo  caso,  della  data  di
spedizione  fa  fede  il  bollo d'ufficio postale mittente e, qualora
questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
  Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale
rappresentante   o   l'amministratore   provvisorio,  il  ricorso  e'
validamente  sottoscritto  dalla moglie o da un figlio maggiorenne o,
in  loro  mancanza,  da  uno  dei genitori, ovvero da chi ne abbia la
custodia o comunque lo assista.