Art. 114. Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla corte dei conti. Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, e' esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista.