Art. 115.

  Se,  in  dipendenza  di  un  medesimo  evento attribuito a causa di
servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro
e  la  pensione  privilegiata  ordinaria  dal  competente Ministero e
l'interessato   impugni   entrambi   i   provvedimenti  negativi,  la
decisione,  anche  sul  diritto  alla pensione di guerra, spetta alla
Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata
ordinaria.
  Il  ricorso puo' essere prodotto entro 90 giorni dalla piu' recente
data  di  notificazione  dei  due  provvedimenti negativi se proposto
contro  entrambi  o  anche  esclusivamente  contro  il primo di essi,
purche'  la  seconda  pronuncia  sia  avvenuta  in sede di rinvio per
competenza  ovvero  su domanda fatta dall'interessato entro 90 giorni
dalla prima notificazione.