Art. 116. I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza, del Presidente della Corte dei conti. Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non piu' di due primi referendari o referendari. I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un presidente di Sezione da lui delegato. Il personale di magistratura della Corte e' aumentato, nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei consiglieri.