Art. 116.

  I  ricorsi  in  materia  di  pensioni  di guerra sono decisi da tre
Sezioni  speciali  della  Corte  dei  conti  composte  ciascuna di un
presidente  di  Sezione,  un  presidente  di  Sezione  aggiunto ed un
congruo  numero  di  consiglieri,  primi  referendari  e  referendari
assegnati con ordinanza, del Presidente della Corte dei conti.
  Le  predette  Sezioni  decidono  con  numero di cinque votanti, dei
quali non piu' di due primi referendari o referendari.
  I  ricorsi  sono  assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della
Corte o da un presidente di Sezione da lui delegato.
  Il  personale  di  magistratura della Corte e' aumentato, nel ruolo
organico per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di
Sezione e sei consiglieri.