Art. 99. Le pensioni, gli assegni e le indennita' previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro. Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento, se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge. Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri, e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni. I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario ordinario di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari e liberi docenti di Universita', (a preferenza appartenenti a facolta' di medicina), direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore. Il Ministro per il tesoro designa, fino ad un quinto dei membri, cittadini di qualsiasi categoria su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, ed inoltre due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed un membro avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e di un membro avente la qualifica di partigiano combattente. Detti membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati. E' in facolta' del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vicepresidente del Comitato a due membri scelti fra i magistrati della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere.