Art. 99.

  Le  pensioni,  gli  assegni e le indennita' previsti dalla presente
legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.
  Al  Ministro  medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al
riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che
debba  far  carico  ad  altri Enti in concorso con lo Stato, i quali,
pertanto, non possono eseguire alcun pagamento, se non in base al
  provvedimento  del  Ministro  suddetto,  notificato  nelle forme di
  legge.
Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione,
nominato  con  decreto  del  Capo dello Stato, udito il Consiglio dei
Ministri,  e  composto  di  un  presidente di sezione della Corte dei
conti,  che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta
a seconda delle esigenze delle sue funzioni.
  I  membri  del  Comitato  sono  scelti  tra  gli  appartenenti alle
seguenti   categorie,  anche  se  a  riposo:  magistrati  dell'ordine
giudiziario  ordinario di grado non inferiore a quello di consigliere
di  Corte  d'appello, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari
e  liberi  docenti  di  Universita',  (a  preferenza  appartenenti  a
facolta'  di  medicina),  direttori  generali  e  funzionari di grado
immediatamente inferiore.
  Il  Ministro  per  il tesoro designa, fino ad un quinto dei membri,
cittadini   di  qualsiasi  categoria  su  proposta  dell'Associazione
nazionale  mutilati  ed  invalidi di guerra, ed inoltre due membri su
proposta  dell'Associazione  nazionale famiglie dei caduti in guerra,
due  membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di
guerra ed un membro avente la qualifica di mutilato o di invalido per
la  lotta  di  liberazione  e  di  un  membro  avente la qualifica di
partigiano combattente.
  Detti   membri   durano   in  carica  due  anni  e  possono  essere
riconfermati.
  E'  in  facolta' del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni
di  vicepresidente  del Comitato a due membri scelti fra i magistrati
della  Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di
grado non inferiore a consigliere.