Art. 19.
             (Opere pubbliche di competenza dello Stato)

  Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato,
in  quanto  necessarie  ai  fini  generali  della  bonifica  le opere
previste  dall'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e
dall'art.  2,  lettere  a),  b),  c),  d),  e), f), g), h), del regio
decreto  13  febbraio  1933, n. 215, le opere intese al miglioramento
dei  pascoli  montani,  le  teleferiche, compresi i fili sbalzo, e le
opere  di  ricerca  e  di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o
potabile,  quando  siano di interesse comune al comprensorio o ad una
notevole parte di esso.
  E'  altresi'  di competenza dello Stato la costruzione di cabine di
trasformazione  e  di linee di distribuzione di energia elettrica per
usi artigianali e di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri
rurali.
  Sono  di  competenza  dei  privati  tutte  le altre opere giudicate
necessarie ai fini della bonifica montana.