Art. 21.
             (Pubblica utilita' delle opere di bonifica)

  Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in
quanto  necessarie  ai  fini della presente legge, sono dichiarate di
pubblica utilita', ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di
legge.
  Quando  si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento
della  loro  necessita'  ai  fini anzidetti, e' fatto con decreto del
Ministro  per  l'agricoltura  e per le foreste, sentite le competenti
Camere di commercio, industria e agricoltura.