Art. 21. (Pubblica utilita' delle opere di bonifica) Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilita', ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessita' ai fini anzidetti, e' fatto con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentite le competenti Camere di commercio, industria e agricoltura.