Art. 22. (Opere private di interesse comune) Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti piu' fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi,- possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente, e dal Ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.