Art. 22.
                 (Opere private di interesse comune)

  Le  opere  di  competenza  privata,  previste  dal piano generale e
interessanti  piu'  fondi  del  comprensorio, ovvero le opere che non
possono  essere  eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad
altre  da eseguirsi nei fondi finitimi,- possono essere dichiarate di
interesse  comune  con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e
per   le  foreste,  sentiti  la  Camera  di  commercio,  industria  e
agricoltura  e  l'organo  regionale competente, e dal Ministro stesso
affidate al concessionario delle opere di competenza statale.