Art. 23.
        (Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati)

  Nel  caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo
di    attuare    le    direttive   fondamentali   di   trasformazione
dell'agricoltura,  ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
non  ritenga  di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24
della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce
agli inadempienti.
  Le  modalita'  e le condizioni della sostituzione saranno stabilite
con le norme di attuazione.