Art. 24.
                  (Espropriazione per inadempienza)

  Il  Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' far luogo alla
espropriazione  totale  o  parziale del fondo, quando il proprietario
non  adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta
il  consorzio  di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si
impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.
  Per  quanto  riguarda il procedimento, l'espropriazione e' regolata
dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.