Art. 39.
               (Delega delle funzioni amministrative)

  La   delega   delle  funzioni  amministrative  della  Regione  alle
Province,  ai  Comuni  e agli altri enti locali a norma dell'art. 118
della   Costituzione  e'  data  con  legge  della  Regione  la  quale
stabilisce  le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti
finanziari.
  La Giunta regionale puo' impartire ulteriori direttive cui gli enti
suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.
  La delega puo' essere revocata per legge della Regione, sentiti gli
enti o l'ente interessato.