Art. 23.

  I datori di lavoro sono puniti:
    a) con l'ammenda da lire 2000 a lire 10 mila per ogni apprendista
assunto  in  contravvenzione  all'obbligo  previsto dal secondo comma
dell'art. 3;
    b)  con  l'ammenda  da  lire 1000 a lire 5000 per ogni violazione
delle norme dell'art. 11.
  Nelle    contravvenzioni   previste   dalla   presente   legge   il
contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del
decreto   di   condanna,   puo'   presentare   domanda  di  oblazione
all'Ispettorato  del  lavoro,  che  determinera'  la somma da pagarsi
entro  i  limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando
il  termine  per  effettuare  il pagamento, a norma dell'art. 162 del
Codice penale.