Art. 24. 
 
  Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 21 e  22
si applicano e disposizioni penali  stabilite  dalle  leggi  speciali
concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme  di  previdenza
alle quali gli apprendisti  sono  soggetti  a  norma  della  presente
legge.