Art. 8. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Qualora i passaggi siano destinati al transito delle persone e dei veicoli, la loro larghezza deve essere sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo delle line e degli altri. A tale scopo la larghezza del passaggio deve superare di almeno cm. 70 l'ingombro massimo dei veicoli. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione. - Quando per evidenti ragioni tecniche non si possano completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.