Art. 8. 
 
  I pavimenti degli ambienti di lavoro  e  dei  luoghi  destinati  al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali  da  rendere  sicuro  il  movimento  ed  il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 
  Qualora i passaggi siano destinati al transito delle persone e  dei
veicoli, la loro larghezza deve essere sufficiente  a  consentire  il
passaggio contemporaneo delle line e degli altri.  A  tale  scopo  la
larghezza del passaggio deve superare di  almeno  cm.  70  l'ingombro
massimo dei veicoli. 
  I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali
che ostacolino la normale circolazione. - Quando per evidenti ragioni
tecniche  non  si  possano  completamente  eliminare  dalle  zone  di
transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per  i
lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli  ostacoli
devono essere adeguatamente segnalati.