Art. 55.
                       Castelli per elevatori

  I  castelli  collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di
sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere
i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
  I  montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere
costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare,
da  piu'  elementi  collegati  fra  loro  e  con  giunzioni sfalsate,
poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
  I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di
ponteggio.