Art. 57.
                      Montaggio degli elevatori

  I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento
vengono  fissati  direttamente  ad  essi,  devono essere rafforzati e
controventati  in  modo  da  ottenere  una  solidita'  adeguata  alle
maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
  Nei  ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente
gli  elevatori,  devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in
ogni caso non minore di due.
  I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani
degli  elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe
con  bulloni  a  vite  muniti di dado e controdado: analogamente deve
essere  provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei
montanti quando gli argani sono installati a terra.
  Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati,
devono  essere  disposti  in  modo  che la fune si svolga dalla parte
inferiore del tamburo.
  Il  manovratore  degli  argani  "a  bandiera" fissati a montanti di
impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e
sulla  fronte  del  posto  di  manovra,  deve indossare la cintura di
sicurezza.
  La  protezione  di  cui  al  3° comma dell'articolo precedente deve
essere  applicata  anche per il lavoratore addetto ai ricevimento dei
carichi sulle normali impalcature.