Notifiche all'Ispettorato del lavoro Art. 48. Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti piu' di 3 operai, e' tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente. La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalita' delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano. L'Ispettorato del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalita' delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. L'Ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele, che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando pero' la loro responsabilita' per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto.