Notifiche all'Ispettorato del lavoro

                              Art. 48.

  Chi  intende  costruire,  ampliare  od  adattare  un edificio od un
locale   per   adibirlo   a   lavorazioni   industriali  cui  debbano
presumibilmente  essere  addetti  piu' di 3 operai, e' tenuto a darne
notizia  all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od
in altro modo equipollente.
  La  notifica  deve  contenere  una  descrizione  dell'oggetto delle
lavorazioni,   delle   principali  modalita'  delle  stesse  e  delle
caratteristiche  dei locali e degli impianti, corredata da disegni di
massima, in quanto occorrano.
  L'Ispettorato del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalita'
delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle
norme contenute nel presente decreto.
  L'Ispettorato  del  lavoro  tiene  conto, nelle sue determinazioni,
delle  cautele,  che  possono  essere  necessarie  per  la tutela del
vicinato,   prendendo  all'uopo  gli  opportuni  accordi  col  medico
provinciale  o  con  l'ufficiale  sanitario,  al  fine  di coordinare
l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
  Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30
giorni  dalla  notifica,  gli  interessati possono eseguire i lavori,
ferma  restando  pero' la loro responsabilita' per quanto riguarda la
osservanza delle disposizioni del presente decreto.