Art. 42. Elenco degli esplosivi e dei mezzi di accensione Nei lavori in sotterraneo possono essere impiegati soltanto gli esplosivi ed i mezzi di accensione relativi riconosciuti e registrati in apposito elenco approvato con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, su richiesta dei fabbricanti. Gli esplosivi sono distinti in comuni e di sicurezza, comprendendo in questi ultimi gli esplosivi che rispondono a buoni requisiti di sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili. Per ciascun esplosivo di sicurezza l'elenco indichera' la carica limite. In detto elenco non possono essere iscritti esplosivi ad ossidazione incompleta, il cui impiego e' percio' vietato.