Art. 42.
          Elenco degli esplosivi e dei mezzi di accensione

  Nei  lavori  in  sotterraneo  possono essere impiegati soltanto gli
esplosivi ed i mezzi di accensione relativi riconosciuti e registrati
in apposito elenco approvato con decreto del Ministro per il lavoro e
per la previdenza sociale, su richiesta dei fabbricanti.
  Gli  esplosivi sono distinti in comuni e di sicurezza, comprendendo
in  questi  ultimi  gli esplosivi che rispondono a buoni requisiti di
sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili.
  Per  ciascun  esplosivo  di sicurezza l'elenco indichera' la carica
limite.
  In   detto   elenco   non  possono  essere  iscritti  esplosivi  ad
ossidazione incompleta, il cui impiego e' percio' vietato.