Art. 43.
                    Iscrizione e classificazione

  L'iscrizione  degli esplosivi e dei mezzi di accensione nell'elenco
di  cui  all'articolo  precedente  e  la  loro assegnazione all'una o
all'altra  delle  due categorie ha luogo con decreto del Ministro per
il   lavoro   e   per   la  previdenza  sociale,  in  conformita'  al
riconoscimento  ed  alla classificazione gia' effettuata da parte del
Ministero  dell'interno,  ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
  I  fabbricanti,  nell'inoltrare  domanda  al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'iscrizione degli esplosivi e dei mezzi
di accensione nel succitato elenco, devono fornire i seguenti dati:
    a) denominazione degli esplosivi e dei mezzi di accensione;
    b) stabilimenti che li producono;
    c)  natura  e  caratteristiche  degli  esplosivi  e  dei mezzi di
accensione;
    d) gas prodotti dalla esplosione, dedotti dai calcoli ed indicati
con le percentuali in volume ed in peso;
    e)  risultati delle prove eseguite per accertare, quando occorra,
la sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili;
    f)   temperatura   di   congelamento   per   gli  esplosivi  alla
nitroglicerina.