Art. 43. Iscrizione e classificazione L'iscrizione degli esplosivi e dei mezzi di accensione nell'elenco di cui all'articolo precedente e la loro assegnazione all'una o all'altra delle due categorie ha luogo con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, in conformita' al riconoscimento ed alla classificazione gia' effettuata da parte del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I fabbricanti, nell'inoltrare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione degli esplosivi e dei mezzi di accensione nel succitato elenco, devono fornire i seguenti dati: a) denominazione degli esplosivi e dei mezzi di accensione; b) stabilimenti che li producono; c) natura e caratteristiche degli esplosivi e dei mezzi di accensione; d) gas prodotti dalla esplosione, dedotti dai calcoli ed indicati con le percentuali in volume ed in peso; e) risultati delle prove eseguite per accertare, quando occorra, la sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili; f) temperatura di congelamento per gli esplosivi alla nitroglicerina.