Art. 45.
                Sosta degli esplosivi in sotterraneo

  Negli intervalli di tempo, intercorrenti tra il trasporto e la loro
utilizzazione,   gli   esplosivi   non   devono   essere   depositati
nell'interno  delle  gallerie  o in prossimita' degli altri luoghi di
impiego, in misura eccedente il fabbisogno di ogni squadra.
  I  detonatori,  gia'  applicati  alle micce, e gli esplosivi devono
essere custoditi entro distinti e robusti cassoni muniti di coperchio
chiudibile a chiave.
  Detti  cassoni  devono  essere sistemati a conveniente distanza tra
loro, dai posti di lavoro e da quelli di impiego.