Art. 47.
               Applicazione dei detonatori alle micce

  L'applicazione dei detonatori alle micce deve tessere effettuata in
garitte   o  locali  completamente  distinti,  siti  all'esterno  del
sotterraneo  ed  a distanza non minore di 25 metri dai depositi degli
esplosivi, dai luoghi di lavoro e dai baraccamenti.
  Detta  operazione  deve  essere eseguita in presenza di non piu' di
200 detonatori e solo facendo uso delle apposite pinze di sicurezza.
  Nelle  garitte  e nei locali di cui al primo comma 6 vietato tenere
quantitativi, anche minimi, di esplosivo.