Art. 47. Applicazione dei detonatori alle micce L'applicazione dei detonatori alle micce deve tessere effettuata in garitte o locali completamente distinti, siti all'esterno del sotterraneo ed a distanza non minore di 25 metri dai depositi degli esplosivi, dai luoghi di lavoro e dai baraccamenti. Detta operazione deve essere eseguita in presenza di non piu' di 200 detonatori e solo facendo uso delle apposite pinze di sicurezza. Nelle garitte e nei locali di cui al primo comma 6 vietato tenere quantitativi, anche minimi, di esplosivo.