Art. 54.
        (Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo)

  Il   giudizio   complessivo   e'   comunicato  su  apposito  modulo
all'impiegato  che  vi  appone  la  data di comunicazione e la firma.
Qualora  ne  faccia  richiesta,  l'impiegato  ha  diritto di prendere
visione del rapporto informativo.
  Entro  trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato puo' ricorrere
al Consiglio di amministrazione, con facolta' di inoltrare il ricorso
in  piego  chiuso.  Il  Consiglio,  sentiti l'ufficio del personale e
l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio
definitivo.
  La  deliberazione del Consiglio di amministrazione e' provvedimenti
definitivo.