Art. 39. Qualora l'indice generale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento del suo valore alla data del 1° gennaio 1956, si provvedera', con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, ad una corrispondente variazione della misura delle pensioni in corso alla data della variazione del numero indice del costo della vita. Analogamente si provvedera' all'adeguamento delle pensioni in corso ogni volta che dalla data dell'ultima revisione si sara' verificata una ulteriore variazione del 12 per cento sempre riferita al valore del predetto indice del costo della vita al 1° gennaio 1956. Per le pensioni liquidate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1956 e la prima revisione delle pensioni e tra l'una e l'altra delle successive si terra' conto, ai fini dell'adeguamento, unicamente delle variazioni intervenute posteriormente alla data di decorrenza della pensione. Le variazioni delle pensioni hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.