Art. 39. 
 
  Qualora  l'indice  generale  del  costo   della   vita,   calcolato
dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o
in diminuzione pari o superiore al 12 per cento del suo  valore  alla
data del 1° gennaio 1956, si provvedera', con decreto del  Presidente
della Repubblica, su  proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, ad una
corrispondente variazione della misura delle pensioni in  corso  alla
data della variazione del numero indice del costo della vita. 
  Analogamente si provvedera' all'adeguamento delle pensioni in corso
ogni volta che dalla data dell'ultima revisione si  sara'  verificata
una ulteriore variazione del 12 per cento sempre riferita  al  valore
del predetto indice del costo della vita al 1° gennaio 1956. 
  Per le pensioni liquidate  nel  periodo  intercorrente  tra  il  1°
gennaio 1956 e la prima  revisione  delle  pensioni  e  tra  l'una  e
l'altra delle successive si terra' conto, ai  fini  dell'adeguamento,
unicamente delle variazioni intervenute posteriormente alla  data  di
decorrenza della pensione. 
  Le variazioni delle pensioni hanno effetto dal 1° gennaio o dal  1°
luglio successivo alla  data  in  cui  la  suddetta  percentuale  sia
raggiunta.