Art. 20. Gli imprenditori di miniere o di cave devono favorire la formazione professionale delle maestranze come elemento di rilevante importanza ai fini della sicurezza del lavoro. A tal fine essi sono tenuti a collaborare con gli organi dello Stato e con gli appositi Enti pubblici per lo sviluppo dell'istruzione professionale e per l'addestramento dei lavoratori dipendenti.