Art. 20. 
 
  Gli imprenditori di miniere o di cave devono favorire la formazione
professionale delle maestranze come elemento di rilevante  importanza
ai fini della sicurezza del lavoro. 
  A tal fine essi sono tenuti a  collaborare  con  gli  organi  dello
Stato  e  con  gli   appositi   Enti   pubblici   per   lo   sviluppo
dell'istruzione professionale e per  l'addestramento  dei  lavoratori
dipendenti.