Art. 25.
Verifica dell'esecuzione dei programmi
1. Il Ministero puo' imporre particolari prescrizioni sia all'atto
del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento
qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di
tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare,
derivi pregiudizio al giacimento stesso.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, il
concessionario non puo' sospendere ne' modificare il programma lavoro
senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore
o senza la preventiva autorizzazione del Ministero.
A tal fine il concessionario deve presentare istanza al Ministero
ed all'UNMIG competente indicando e comprovando le ragioni tecniche
che giustificano la sospensione o le modificazioni richieste. L'UNMIG
competente esprime il proprio parere sull'istanza e lo trasmette al
Ministero che autorizza la sospensione o la modificazione del
programma. Il provvedimento e' rilasciato, nei casi di maggiore
rilevanza, secondo le procedure dell'art. 7.
3. Il concessionario puo' sospendere il programma di propria
iniziativa per cause di forza maggiore. In tal caso deve darne
immediata comunicazione all'UNMIG competente ed al Ministero per
l'emanazione degli atti previsti.
4. Il Ministero, dopo aver fatto svolgere gli accertamenti del caso
all'UNMIG competente, puo' ordinare l'immediata ripresa dei lavori e
l'attuazione del precedente programma se non riconosca giustificata
la sospensione.
5. Le eventuali modifiche del programma dei lavori autorizzate dal
Ministero, nei casi di maggiore rilevanza, sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel
relativo sito Internet del Ministero delle attivita' produttive.