Art. 25.

               Verifica dell'esecuzione dei programmi

  1.  Il Ministero puo' imporre particolari prescrizioni sia all'atto
del  conferimento  che  successivamente  per la tutela del giacimento
qualora  dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di
tutti  gli  obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare,
derivi pregiudizio al giacimento stesso.
  2.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  comma  8,  il
concessionario non puo' sospendere ne' modificare il programma lavoro
senza  giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore
o senza la preventiva autorizzazione del Ministero.
  A  tal  fine il concessionario deve presentare istanza al Ministero
ed  all'UNMIG  competente indicando e comprovando le ragioni tecniche
che giustificano la sospensione o le modificazioni richieste. L'UNMIG
competente  esprime  il proprio parere sull'istanza e lo trasmette al
Ministero  che  autorizza  la  sospensione  o  la  modificazione  del
programma.  Il  provvedimento  e'  rilasciato,  nei  casi di maggiore
rilevanza, secondo le procedure dell'art. 7.
  3.  Il  concessionario  puo'  sospendere  il  programma  di propria
iniziativa  per  cause  di  forza  maggiore.  In  tal caso deve darne
immediata  comunicazione  all'UNMIG  competente  ed  al Ministero per
l'emanazione degli atti previsti.
  4. Il Ministero, dopo aver fatto svolgere gli accertamenti del caso
all'UNMIG  competente, puo' ordinare l'immediata ripresa dei lavori e
l'attuazione  del  precedente programma se non riconosca giustificata
la sospensione.
  5.  Le eventuali modifiche del programma dei lavori autorizzate dal
Ministero,  nei  casi  di  maggiore  rilevanza,  sono  pubblicate nel
Bollettino   ufficiale  degli  idrocarburi  e  della  geotermia,  nel
relativo sito Internet del Ministero delle attivita' produttive.