Art. 34

  L'aspettativa  e'  la  posizione  del cappellano militare esonerato
temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause;
    1) prigionia di guerra;
    2) infermita' temporanee provenienti da cause di servizio;
   3) infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
    4) motivi privati.
  L'aspettativa e' disposta:
    a) di diritto, per la causa di cui al n. 1);
    b) a domanda o d'autorita', per le cause di cui ai nn. 2) e 3);
    c) soltanto a domanda, per la causa di cui al n. 4).
  Le  cause indicate ai nn. 2) e 3) debbono essere accertate nei modi
stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti  in materia per gli ufficiali
delle Forze armate dello Stato.
  Prima del collocamento in aspettativa per infermita', al cappellano
militare  sono  concessi i periodi di licenza di cui non abbia ancora
fruito.
  L'aspettativa   per  motivi  privati  e'  concessa,  previo  parere
dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio,
e  non  puo' avere durata inferiore a quattro mesi. Ove l'aspettativa
abbia  durata  superiore  a  tale  termine, trascorsi i primi quattro
mesi,  l'interessato  puo'  fare  domanda  di  richiamo anticipato in
servizio.
  Il  tempo  trascorso  in  aspettativa per prigionia di guerra o per
infermita'  temporanea  proveniente da causa di servizio e' computato
per intero ai fini dell'avanzamento.