Art. 35.

  L'aspettativa non puo' avere una durata complessiva superiore a due
anni,  consecutivi  o  non,  in  un  quinquennio,  tranne  il caso di
prigionia  di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che
l'ha determinata.
  Verificandosi   una   causa   diversa   da  quella  che  determino'
l'aspettativa,   l'interessato   puo'   essere  trasferito  in  altra
aspettativa  per  questa  nuova  causa,  osservandosi il disposto del
precedente comma.
  Il cappellano militare che sia gia' stato in aspettativa per motivi
privati,  per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se prima
non  siano  trascorsi  almeno  due  anni dal suo richiamo in servizio
effettivo.