Art. 35. L'aspettativa non puo' avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, l'interessato puo' essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del precedente comma. Il cappellano militare che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se prima non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.