Art. 37.

  Allo  scadere dell'aspettativa il cappellano militare e' richiamato
in servizio effettivo.
  Nei  casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente
agli accertamenti sanitari.
  Qualora il cappellano militare sia giudicato ancora temporaneamente
non  idoneo  al  servizio  incondizionato, l'aspettativa e' prorogata
fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 35.
  Se  alla  scadenza  di detto periodo massimo il cappellano militare
sia  ancora  giudicato  non  idoneo  al  servizio  incondizionato, si
applicano le disposizioni dell'articolo 48.
  Le  stesse disposizioni si applicano qualora il cappellano militare
sia  giudicato  permanentemente  inabile  al  servizio incondizionato
anche  prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero
quando,  nel  quinquennio,  sia  giudicato  non  idoneo  al  servizio
incondizionato   dopo   che  abbia  fruito  del  periodo  massimo  di
aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.