Art. 37. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare e' richiamato in servizio effettivo. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. Qualora il cappellano militare sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 35. Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 48. Le stesse disposizioni si applicano qualora il cappellano militare sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.