Art. 33. 
 
  La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei  conti
dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati
di riscuotere, di  pagare,  di  conservare  e  di  maneggiare  denaro
pubblico, o di tenere in custodia  valori  e  materie  di  proprieta'
dello Stato. 
 
  Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di  altre  pubbliche
amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.