Art. 34. 
 
  La  Corte  giudica  in  prima  ed  ultima  istanza  dei  conti  dei
tesorieri,  dei  ricevitori,  dei  cassieri  e  degli  altri   agenti
dell'amministrazione dello Stato. 
 
  Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni  dei
consigli  di  prefettura  intorno  ai  giudizi  dei  conti  di   loro
competenza.