Art. 35. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio. Il giudizio puo' essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della Corte, da notificarsi all'agente dell'amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi: a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio; b) Di deficienze accertate dall'amministrazione; c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.