Art. 35. 
 
  La     presentazione     del     conto     costituisce     l'agente
dell'amministrazione in giudizio. 
 
  Il giudizio  puo'  essere  iniziato  dietro  istanza  del  pubblico
ministero  per  decreto  della  Corte,  da   notificarsi   all'agente
dell'amministrazione con la fissazione di un termine a presentare  il
conto nei casi: 
 
    a) Di  cessazione  degli  agenti  dell'amministrazione  dal  loro
ufficio; 
 
    b) Di deficienze accertate dall'amministrazione; 
 
    c) Di ritardo a presentare i  conti  nei  termini  stabiliti  per
legge o per regolamento.