Art. 37. 
 
  Le osservazioni della Corte intorno  al  conto  saranno  notificate
all'agente al domicilio reale o nel luogo  della  sua  residenza,  in
conformita'  delle  leggi  civili  vigenti,  per   mezzo   del   capo
dell'amministrazione da cui dipende. 
 
  Egli puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei  termini
stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.