Art. 42. 
 
  Le decisioni della Corte potranno  essere  impugnate  soltanto  coi
rimedi straordinari: 
 
    a) Del ricorso per annullamento; 
 
    b) Del ricorso per rivocazione. 
 
  Essi si  possono  esperimentare  tanto  dall'  agente,  quanto  dal
pubblico ministero. 
 
  In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.