Art. 43. 
 
  Il ricorso per annullamento  e'  ammesso  soltanto  per  motivo  di
eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia. 
 
  Esso si presenta al consiglio di Stato  nel  termine  di  tre  mesi
dalla notificazione della decisione, con  le  forme  stabilite  dalla
legge e dai regolamenti sul consiglio di Stato. 
 
  La decisione del consiglio sara' presa in sezioni riunite  e  sara'
dal suo presidente partecipata alla Corte. 
 
  Se la decisione della Corte e' annullata, questa si  uniforma  alle
massime di diritto stabilite dal consiglio.