Art. 43. Il ricorso per annullamento e' ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia. Esso si presenta al consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul consiglio di Stato. La decisione del consiglio sara' presa in sezioni riunite e sara' dal suo presidente partecipata alla Corte. Se la decisione della Corte e' annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal consiglio.