Art. 44. 
 
  L'agente ha diritto di ricorrere alla  Corte  per  revocazione  nel
termine di tre anni quando: 
 
    a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo; 
 
    b)  Per  l'esame  di  altri  conti  o  per  altro  modo  si   sia
riconosciuta omissione o doppio impiego; 
 
    c)  Si  siano  rinvenuti  nuovi  documenti  dopo  pronunciata  la
decisione; 
 
    d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi. 
 
  Il giudizio di revocazione sara' sempre preceduto da  deliberazione
della  Corte  sull'ammissione  del  ricorso,  sentito   il   pubblico
ministero. 
 
  Negli ultimi tre casi, scorsi tre anni, il ricorso  in  rivocazione
dovra' presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento  della
omessione o doppio impiego, dalla  scoperta  di  nuovi  documenti,  o
dalla notizia venuta al ricorrente della  dichiarazione  di  falsita'
dei  documenti,  salvi  tuttavia  gli  effetti   della   prescrizione
trentennaria.