Art. 48. 
 
  Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le
norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per  la
riscossione dei tributi diretti. 
 
  Spettera' tuttavia  alla  Corte  il  giudizio  sulle  questioni  di
interpretazione delle sue decisioni.