Art. 19.

  La  birra  importata  deve  corrispondere  alle  caratteristiche  e
requisiti stabiliti dalla presente legge.
  I  relativi  recipienti  e  bottiglie  debbono  recare,  in lingua,
italiana,  le  indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12. La birra
di  provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, anche a
mezzo    di    etichetta,    il    nome    o   la   ragione   sociale
dell'imbottigliatore, nonche' la sede dello stabilimento.