Art. 20.

  Per  la  importazione  e  la  vendita di birra estera e' necessaria
apposita  autorizzazione rilasciata dal Prefetto, assoggettata ad una
tassa  di rilascio ed a una tassa annua di concessione governativa di
lire  10.000,  da corrispondersi in modo ordinario nel termine di cui
all'articolo 17, n. 2.
  Contro  i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del precedente
comma  e' ammesso ricorso al Ministero dell'industria e del commercio
entro trenta giorni dalla notifica.