Art. 20. Per la importazione e la vendita di birra estera e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dal Prefetto, assoggettata ad una tassa di rilascio ed a una tassa annua di concessione governativa di lire 10.000, da corrispondersi in modo ordinario nel termine di cui all'articolo 17, n. 2. Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del precedente comma e' ammesso ricorso al Ministero dell'industria e del commercio entro trenta giorni dalla notifica.