Art. 23.
                             Versamenti

  Gli  organi  indicati  nel  n.  2) della lettera a) del primo comma
dell'art.  1  versano  ai  competenti  archivi  di  Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di
estrazione  sono  versate 70 anni dopo l'anno di nascita della classe
cui  si  riferiscono.  Gli archivi notarili versano gli atti notarili
ricevuti   dai  notari  che  cessarono  dall'esercizio  professionale
anteriormente all'ultimo centennio.
  Il  sovrintendente  all'archivio centrale dello Stato e i direttori
degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu'
recenti, quando vi aia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
  Nessun   versamento   puo'  essere  ricevuto  se  non  siano  state
effettuate  le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a
carico delle Amministrazioni che li effettuano.
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero
degli affari esteri.