Art. 23. Versamenti Gli organi indicati nel n. 2) della lettera a) del primo comma dell'art. 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di estrazione sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu' recenti, quando vi aia pericolo di dispersione o di danneggiamento. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non siano state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle Amministrazioni che li effettuano. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri.