Art. 25.
                     Commissioni di sorveglianza

  Presso    gli    uffici    centrali,   interregionali,   regionali,
interprovinciali  e  provinciali  delle  Amministrazioni dello Stato,
esclusi  i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli
uffici   giudiziari   non   inferiori  ai  tribunali  sono  istituite
Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi, composte dal capo
dell'ufficio,  o  da on. suo delegato, da un impiegato della carriera
direttiva  del  medesimo ufficio, che disimpegna anche le funzioni di
segretario,  dal  sovraintendente all'archivio centrale dello Stato o
dal  direttore  dell'archivio di Stato competente per territorio o da
impiegati  della  carriera  direttiva  dei  propri  archivi  da  essi
delegati.
  E' compito delle Commissioni:
    a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l'ordinamento
degli  archivi  e  sulla  tenuta dei relativi inventari e degli altri
strumenti di consultazione;
    b)  esercitare le funzioni di Commissioni di scarto c) esercitare
la   sorveglianza   sulla  applicazione  delle  norme  dettate  dalla
Commissione per la fotoriproduzione di cui all'art. 12;
    d)  curare  la preparazione dei versamenti nei competenti archivi
di Stato.
  Le Commissioni istituite presso gli uffici centrali curano altresi'
la compilazione e l'aggiornamento dei massimari di scarto.
  Le  Commissioni  sono  nominate  per  un  triennio  con decreto del
Ministro  da cui dipende l'ufficio interessato e si riuniscono almeno
due   volte   l'anno  e  ogni  qual  volta  sia  richiesto  dal  capo
dell'ufficio  o dal rappresentante dell'Amministrazione degli archivi
di Stato.
  Per  ogni seduta cui partecipano viene corrisposto ai componenti la
Commissione  un  gettone  di  presenza  nella  misura stabilita dalle
disposizioni   in   vigore.   La   relativa  spesa,  fa  carico  alle
Amministrazioni presso le quali sono costituite le Commissioni.