Art. 25. Commissioni di sorveglianza Presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle Amministrazioni dello Stato, esclusi i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali sono istituite Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi, composte dal capo dell'ufficio, o da on. suo delegato, da un impiegato della carriera direttiva del medesimo ufficio, che disimpegna anche le funzioni di segretario, dal sovraintendente all'archivio centrale dello Stato o dal direttore dell'archivio di Stato competente per territorio o da impiegati della carriera direttiva dei propri archivi da essi delegati. E' compito delle Commissioni: a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l'ordinamento degli archivi e sulla tenuta dei relativi inventari e degli altri strumenti di consultazione; b) esercitare le funzioni di Commissioni di scarto c) esercitare la sorveglianza sulla applicazione delle norme dettate dalla Commissione per la fotoriproduzione di cui all'art. 12; d) curare la preparazione dei versamenti nei competenti archivi di Stato. Le Commissioni istituite presso gli uffici centrali curano altresi' la compilazione e l'aggiornamento dei massimari di scarto. Le Commissioni sono nominate per un triennio con decreto del Ministro da cui dipende l'ufficio interessato e si riuniscono almeno due volte l'anno e ogni qual volta sia richiesto dal capo dell'ufficio o dal rappresentante dell'Amministrazione degli archivi di Stato. Per ogni seduta cui partecipano viene corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore. La relativa spesa, fa carico alle Amministrazioni presso le quali sono costituite le Commissioni.